Termini e condizioni

Termini e condizioni di vendita e consegna
la compagnia EFFEKTA - Regeltechnik GmbH, Rottweil

Preambolo:

Le seguenti condizioni di vendita e consegna integrano la legge applicabile e costituiscono la base dei contratti di fornitura e di servizi dell'imprenditore (utente).

Si applicano ai commercianti solo se il contratto fa parte della loro attività commerciale, alle persone giuridiche di diritto pubblico o ai fondi speciali di diritto pubblico.

I. Applicazione

  1. Gli ordini diventano vincolanti per quanto riguarda il tipo e l'entità della consegna solo con la conferma dell'ordine da parte del fornitore. Eventuali modifiche e aggiunte dovranno essere effettuate per iscritto.
  2. Nel caso di rapporti commerciali in corso, le presenti condizioni generali si applicano anche alle transazioni future, anche se non vengono espressamente comunicate nuovamente al cliente. Le condizioni si intendono accettate al più tardi al momento dell'effettuazione dell'ordine o dell'accettazione della consegna o del servizio. Qualora disposizioni diverse dell'acquirente o del fornitore dovessero sostituire le presenti Condizioni Generali, esse dovranno essere espressamente concordate tra i partner.
  3. Condizioni d'acquisto contrastanti o divergenti dell'acquirente sono vincolanti per il fornitore solo se accettate espressamente per iscritto dal fornitore.

II. Prezzi

  1. Una determinazione vincolante del prezzo verrà effettuata solo previa conferma scritta dell'ordine da parte del fornitore e a condizione che i dati dell'ordine su cui si basa la conferma dell'ordine rimangano invariati. I prezzi del fornitore sono in EUR più l'imposta sulle vendite legale applicabile al momento della consegna, salvo diversa indicazione.
  2. Se durante un periodo di consegna superiore a quattro mesi si verifica una modifica della base di prezzo (aumento del prezzo delle materie prime, modifica delle retribuzioni stipendiali), il fornitore si riserva il diritto di adeguare di conseguenza il prezzo.
  3. Le spese di imballaggio, spedizione, assicurazione e altri costi di spedizione non sono inclusi e verranno addebitati separatamente.
  4. Eventuali modifiche all'oggetto del lavoro apportate su richiesta del cliente dopo la conferma dell'ordine saranno addebitate al cliente.
  5. Le consegne parziali potranno essere fatturate separatamente.

III. quantità di consegna, tempo di consegna

  1. Sono consentite consegne in eccesso o in difetto fino al 10% della quantità ordinata per motivi di produzione.
  2. Il fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali.
  3. I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell'ordine da parte del EFFEKTA - Regeltechnik GmbH. I termini di consegna indicati dal fornitore si riferiscono alla data di spedizione della merce. Si considerano rispettati se la merce lascia la fabbrica in quel momento o se il cliente viene informato che è pronta per la consegna.
  4. Il termine di consegna concordato si applica sempre dopo aver chiarito tutti i dettagli tecnici e commerciali.
    In questo senso si tratta sostanzialmente di tempi di consegna non vincolanti. Le date di consegna sono vincolanti solo se confermate per iscritto al cliente come vincolanti.
  5. Se per la realizzazione dell'opera o per l'esecuzione della consegna è necessario un intervento del Cliente, il termine di consegna decorrerà solo dal momento in cui tale intervento sarà stato integralmente eseguito dal Cliente.
  6. In caso di ritardo nella consegna, il cliente può recedere dal contratto dopo che sia trascorso senza esito un ragionevole periodo di tolleranza; Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di adempiere, gli spetta tale diritto anche senza concedere un termine di tolleranza.
    Il ritardo nella consegna è equiparato all'impossibilità se la consegna non avviene per più di un mese.
    Sono escluse le richieste di risarcimento danni (ivi compresi eventuali danni consequenziali), fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7; Lo stesso vale per il rimborso delle spese.
  7. L'esclusione di responsabilità prevista al paragrafo 6 non si applica se è stata concordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, che si basano su una violazione intenzionale o negligente del dovere da parte dell'utente o su una violazione intenzionale o negligente del dovere da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario del fornitore; Non si applica inoltre se è stata concordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per altri danni che si basano su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte del fornitore o su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario del fornitore.
    Se il fornitore viola colposamente un obbligo contrattuale essenziale o un “obbligo cardinale”, la responsabilità non è esclusa, ma limitata al danno prevedibile tipico del contratto.
    In caso di rimborso delle spese, vale quanto sopra.
  8. Le limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi 6 e 7 non si applicano se è stata concordata una transazione commerciale a tempo determinato; Lo stesso vale se il cliente può sostenere che il suo interesse all'esecuzione del contratto è venuto meno a causa del ritardo imputabile al fornitore.
  9. Eventi di forza maggiore presso il fornitore o i suoi subappaltatori prolungheranno di conseguenza i termini di consegna. Ciò vale anche in caso di interventi delle autorità, difficoltà nell'approvvigionamento di energia e materie prime, scioperi, serrate e difficoltà impreviste nella consegna, a condizione che non siano imputabili al fornitore. Il fornitore ne darà immediata comunicazione all'acquirente.

IV. Trasferimento del rischio, imballaggio e spedizione

  1. Nel caso di un obbligo di riscossione, il rischio passa al cliente al momento della consegna a quest'ultimo. Lo stesso vale per i debiti di spedizione a partire dal momento della consegna al trasportatore. Nel caso di obblighi di consegna, il rischio viene trasferito nel momento in cui la merce lascia i locali della fabbrica.
  2. In caso di ritardi nella spedizione imputabili al cliente, il rischio passa al momento della comunicazione di merce pronta per la spedizione.
  3. Salvo diverso accordo, il fornitore sceglierà a propria discrezione il metodo di imballaggio e spedizione. Su richiesta scritta del cliente, la merce verrà assicurata contro rotture, danni da trasporto e incendio a spese del cliente.

V. Riserva di proprietà

  1. Le forniture restano di proprietà del fornitore fino alla soddisfazione di tutti i crediti attuali e futuri derivanti dal rapporto commerciale, anche se è stato pagato il prezzo d'acquisto per crediti espressamente indicati. Nel caso di una fattura corrente, la riserva di proprietà sulle forniture (merci sottoposte a riserva di proprietà) funge da garanzia per la fattura di saldo del fornitore.
  2. Se il cliente agisce in violazione del contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto di ritirare la merce; In questo caso l'acquirente si impegna sin d'ora a ritirare la merce. La restituzione costituisce recesso dal contratto solo se ciò viene espressamente dichiarato dal fornitore. Le spese sostenute dal fornitore a seguito della restituzione (in particolare le spese di trasporto) sono a carico dell'acquirente. Il fornitore ha inoltre il diritto di vietare all'acquirente la rivendita o la lavorazione della merce consegnata con riserva di proprietà e di revocare un'autorizzazione di addebito diretto eventualmente concessa. L'acquirente può richiedere la restituzione della merce senza espressa dichiarazione di recesso solo dopo aver pagato integralmente il prezzo di acquisto e tutti i costi.
  3. L'acquirente è tenuto a trattare la merce con cura.
  4. L'acquirente non può impegnare, trasferire o cedere a titolo di garanzia l'oggetto della fornitura o i crediti che lo sostituiscono.
    In caso di sequestri o altri interventi da parte di terzi, l'Acquirente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Fornitore affinché quest'ultimo possa promuovere un'azione ai sensi dell'art. 771 del Codice di Procedura Civile. Tutti i costi che dovessero residuare al fornitore nonostante la vittoria della controversia legale ai sensi dell'art. 771 del Codice di Procedura Civile saranno a carico dell'acquirente.
  5. L'acquirente ha il diritto di rivendere, elaborare o miscelare i beni nel normale corso degli affari; tuttavia, il cliente cede sin d'ora al fornitore tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla lavorazione, dalla miscelazione o da altri motivi legali (in particolare da assicurazioni o atti illeciti) per un importo pari all'importo finale della fattura concordato con il fornitore (IVA inclusa).
    L’acquirente conserva il diritto di riscuotere tali crediti anche dopo la cessione, restando impregiudicato il diritto del fornitore di riscuotere direttamente il credito. Tuttavia, il fornitore si impegna a non riscuotere il credito fintantoché il cliente adempie ai propri obblighi di pagamento con i proventi ricevuti, non è in mora e non è stata presentata domanda di apertura di una procedura di insolvenza o i pagamenti sono stati sospesi.
    In tal caso, tuttavia, l'acquirente deve informare il fornitore dei crediti ceduti e, su richiesta, i debitori, fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegnare i documenti rilevanti e informare il debitore (terzo) della cessione.
    L'autorizzazione all'addebito diretto può essere revocata dal fornitore in caso di violazione del contratto (in particolare in caso di mancato pagamento) da parte del cliente.
  6. La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione della merce consegnata, al loro pieno valore, laddove tali operazioni siano eseguite per il fornitore, cosicché sono considerate fabbricazione. Se durante la lavorazione, la miscelazione o l'unione con beni di terzi permangono diritti di proprietà di terzi, il fornitore acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori oggettivi di tali beni.
  7. L'Acquirente cede inoltre al Fornitore tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dall'associazione degli oggetti della fornitura con beni immobili, al fine di garantire i crediti dell'Acquirente nei confronti del Fornitore.
  8. Le garanzie spettanti al fornitore non vengono prese in considerazione nella misura in cui il valore delle garanzie superi di oltre il 30% il valore dei crediti da garantire.
  9. L'esercizio della riserva di proprietà in caso di mora o di messa in pericolo nonché il pignoramento dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore valgono come recesso dal contratto.

VI. modalità di pagamento

  1. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in euro esclusivamente al fornitore.
  2. Salvo diverso accordo, il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in contrassegno o tramite assegno anticipato. In quest'ultimo caso la consegna verrà effettuata dopo l'accredito dell'assegno. In casi eccezionali il termine di pagamento è di 14 giorni netti.
  3. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, il Fornitore ha il diritto di addebitare interessi di mora pari all'8% in più rispetto al tasso di interesse di base. Può dimostrare e fatturare in qualsiasi momento perdite per interessi più elevate.
  4. Il mancato rispetto dei termini di pagamento, il ritardo o circostanze che possano ridurre la solvibilità dell'Acquirente comporteranno l'immediata esigibilità di tutti i crediti del Fornitore. Inoltre, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto dopo un ragionevole periodo di tolleranza o di esigere un risarcimento danni in luogo della prestazione.
  5. L'acquirente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate legalmente, sono incontestate o sono state riconosciute dal fornitore.
  6. Il cliente ha il diritto di esercitare il diritto di ritenzione nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
  7. In linea di principio, il fornitore non è tenuto ad accettare cambiali e assegni. I crediti in questo senso sono sempre soggetti a rimborso (in pagamento, non in sostituzione della prestazione); Sono effettuati con valuta pari al giorno in cui il fornitore può disporre del controvalore. Le cambiali saranno accreditate sullo sconto applicato dal fornitore sulle spese di spedizione, di bollo e bancarie, nonché sulle eventuali spese di incasso.
  8. Sono fatte salve ulteriori pretese contrattuali o legali in caso di mora.

VII. Responsabilità per vizi

Se l'acquirente adempie ai propri obblighi di ispezione e denuncia dei difetti ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB), il fornitore è responsabile per i difetti della fornitura nella seguente misura:

  1. Se l'oggetto acquistato presenta un difetto sostanziale, il fornitore ha il diritto, a sua discrezione, di eliminare il difetto o di consegnare un oggetto privo di difetti (adempimento successivo). Se l'adempimento successivo fallisce, il fornitore ha diritto a un ulteriore adempimento successivo. Anche in caso di ripetuti adempimenti successivi, la decisione tra nuova consegna e eliminazione dei difetti spetta al fornitore. Qualora uno o entrambi i tipi di adempimento successivo risultassero impossibili o sproporzionati, il Fornitore avrà il diritto di rifiutarli. Il fornitore può inoltre rifiutare l'adempimento successivo fintantoché il cliente non adempia ai propri obblighi di pagamento nella misura corrispondente alla parte esente da difetti della prestazione.
  2. Se l'adempimento successivo ai sensi del paragrafo 1 è impossibile o fallisce, l'acquirente ha il diritto di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge. Tali diritti spettano all'acquirente in particolare se l'adempimento successivo viene ritardato o rifiutato colpevolmente dal fornitore oppure se fallisce per la seconda volta. Salvo quanto diversamente stabilito di seguito (paragrafo 4), sono escluse ulteriori pretese del cliente, indipendentemente dal fondamento giuridico (in particolare pretese derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali primari e secondari, rimborso spese ad eccezione di quelle ai sensi del § 439 comma 2 del Codice civile tedesco (BGB), atti illeciti e altre responsabilità extracontrattuali). Ciò vale in particolare per le richieste di risarcimento danni che si riferiscono al di fuori dell'oggetto acquistato e per le richieste di risarcimento per mancato guadagno; Sono inclusi anche i reclami che non derivano dalla difettosità dell'articolo acquistato.
  3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla consegna di un articolo diverso o di una quantità inferiore.
  4. L'esclusione di responsabilità ai sensi del paragrafo 2 non si applica se è stata concordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, che si basano su una violazione intenzionale o negligente del dovere da parte dell'utente o su una violazione intenzionale o negligente del dovere da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario dell'utente. Non si applica inoltre se è stata concordata un'esclusione o una limitazione di responsabilità per altri danni che si basano su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte dell'utente o su una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte di un rappresentante legale o di un agente ausiliario dell'utente. Se il fornitore viola un obbligo contrattuale essenziale o un “obbligo cardinale”, la responsabilità non è esclusa, ma limitata al danno prevedibile tipico del contratto. In caso contrario, è escluso ai sensi del comma 2.
    L'esclusione di responsabilità non si applica se sussiste una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore per lesioni personali o danni materiali a beni di uso privato derivanti da difetti della merce consegnata.
    Lo stesso vale nei casi in cui il fornitore ha fornito una garanzia o all'acquirente sono state assicurate determinate proprietà dell'articolo acquistato e un difetto coperto da tale garanzia fa scattare la responsabilità del fornitore.
    In caso di rimborso delle spese, vale quanto sopra.
  5. I diritti all'adempimento successivo, al risarcimento dei danni e al rimborso dei costi di utilizzo cadono in prescrizione dopo un anno dalla consegna della cosa.
    Ciò non si applica a un articolo che è stato utilizzato per un edificio conformemente al suo scopo abituale e ha causato difetti all'edificio. In questo caso la prescrizione decorre solo dopo cinque anni.
    Sono escluse le pretese di riduzione e l'esercizio del diritto di recesso se è scaduto il diritto all'adempimento successivo.
    Nel caso della frase 3, tuttavia, l'acquirente può rifiutarsi di pagare il prezzo di acquisto nella misura in cui gli sarebbe dovuto in base al recesso o alla riduzione. In caso di esclusione del recesso e conseguente rifiuto di pagamento, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto.
  6. Le richieste di ricorso del produttore non sono interessate dalla presente sezione.
  7. Si declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o improprio, da un montaggio errato da parte del cliente o di terzi, da una gestione errata o negligente o da una naturale usura. Inoltre, il Fornitore non è responsabile per danni causati da materiali di esercizio non idonei, lavori di costruzione difettosi, materiali di sostituzione, influssi chimici, elettrochimici o elettrici (a meno che non ne sia responsabile il Fornitore) o per modifiche o lavori di riparazione impropri eseguiti dal Cliente o da terzi senza la previa autorizzazione del Fornitore. Lo stesso vale per le rilavorazioni non autorizzate o la manipolazione impropria.
  8. Eventuali danni causati dal trasporto devono essere segnalati immediatamente alla ditta di trasporto che ha effettuato la consegna. È necessario seguire le istruzioni del medico per quanto riguarda le azioni successive. In nessun caso la merce danneggiata durante il trasporto potrà esserci restituita senza istruzioni da parte nostra o della compagnia di trasporto.

VIII. violazioni del dovere

  1. La responsabilità per violazioni degli obblighi da parte del fornitore è limitata alle violazioni degli obblighi commesse per grave negligenza o intenzionalmente.
  2. In particolare, quando si esegue un lavoro secondo le specifiche del cliente, è esclusa la responsabilità per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il fornitore non è tenuto a verificare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

IX. Software

Nella misura in cui i programmi sono inclusi nella fornitura, all'acquirente viene concesso un diritto d'uso semplice e illimitato sugli stessi, il che significa che non può copiarli né consentirne l'uso ad altri. Un diritto d'uso multiplo richiede un accordo scritto speciale. In caso di violazione di questi diritti d'uso, l'acquirente sarà pienamente responsabile di tutti i danni derivanti.

X. Luogo di adempimento, giurisdizione e legge applicabile

  1. Il luogo di esecuzione è Rottweil.
  2. La giurisdizione è Rottweil, a condizione che l'acquirente sia anche un commerciante. Il fornitore ha il diritto di citare in giudizio l'acquirente anche presso altri fori competenti ammessi.
  3. Per tutte le pretese e i diritti derivanti dal presente contratto si applica la legge della Repubblica Federale Tedesca. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

XI. disposizioni finali

  1. Eventuali modifiche al contratto o altri accordi accessori saranno validi solo se confermati per iscritto dal fornitore.
  2. I diritti dell’acquirente derivanti dal negozio giuridico con il fornitore non sono trasferibili.
  3. Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali dovessero risultare totalmente o parzialmente inefficaci o invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti contraenti si impegnano a concordare una norma che realizzi ampiamente il senso o lo scopo della disposizione inefficace o nulla.

(A partire dal: 2025 aprile XNUMX)